Statuto

STATUTO

Titolo I

– FINALITÀ, EMBLEMA E SEDE –

Art. 1 Denominazione e finalità

È costituito il Movimento Politico denominato “ALTRI PER ANDARE OLTRE”. Il Movimento ispira la sua azione al perseguimento ed allo sviluppo della crescita morale e sociale del Popolo italiano nel rispetto dei principi fondanti della Carta Costituzionale della Repubblica Italiana e dell’Ordinamento Europeo.

 I principi fondamentali del Movimento sono quelli della tradizione culturale e storica del popolo italiano, mediterraneo ed europeo:

– Rispetto della concezione spirituale della vita;

– Rifiuto di ogni forma di materialismo e relativismo etico;

-Ristabilire il valore assoluto di tutte le istituzioni rappresentative, elette a suffragio universale e diretto;

– Partecipazione dei cittadini diretta libera e garantita attraverso i più ampi strumenti di coinvolgimento democratico;

– Tutela dell’interesse Nazionale, nell’assoluto rispetto della collocazione europea, attualizzabile attraverso la salvaguardia dell’ambiente, la solidarietà sociale e l’espresso impegno dello Stato a garantire i valori paritetici del lavoro e del capitale;

Rivendicazione e salvaguardia del primato del diritto naturale, della tutela della famiglia, della maternità, dei minori e della pari opportunità tra i sessi, ripudiando qualsiasi forma di violenza e discriminazione basata sulle differenze sociali, economiche, religiose o etniche;

– Tutela ed affermazione dei diritti del giovane attraverso la Costituzione di una Carta di diritti del Giovane, che, preveda misure e tutele a garanzia della fase più delicata della vita umana, dalla adolescenza all’ingresso nel mondo del lavoro, tutelando una crescita serena che possa sostenere ed attuare le aspirazioni professionali e personali di ognuno;

– Realizzazione dello Stato Nazionale del lavoro, per il raggiungimento -mediante l’alternativa corporativa – dei più vasti traguardi di giustizia sociale e di elevazione umana;

– Realizzazione dello Stato forte, non reazionario o arbitrario, garantista dei diritti primari e inalienabili dei cittadini che vi appartengono e della libertà come intrinseca espressione dello spirito umano;

Per il raggiungimento degli obiettivi indicati il Movimento “ALTRI PER ANDARE OLTRE” diffonderà il proprio programma politico a mezzo siti e forum di discussione online, di pubblicazioni editoriali, convegni, seminari, dibattiti e potrà sviluppare rapporti e alleanze con enti, associazioni, partiti e singole persone anche appartenenti a partiti o associazioni diverse che si prefiggono gli stessi scopi nel rispetto dei principi costituzionali e di libertà.

Art. 2 Simbolo           
L’emblema del Movimento “Altri per Andare Oltre” è: un cerchio verde di formato mistilineo che racchiude in parte un simbolo X di colore rosso, anch’esso di formato mistilineo. Nel quadrante superiore sinistro è presente la scritta ALTRI. Nel quadrante inferiore destro è presente la scritta Andare Oltre. Tutto su fondo bianco.

Un segno di circonferenza nero delimita tutti gli elementi sopracitati.

Art. 3   Sede Legale e Patrimonio    

La sede Legale del Movimento è sita in Roma, ferma restando la possibilità che il Movimento possa costituire sedi secondarie in ogni regione e/o comune del territorio italiano ed anche all’estero nel rispetto.           
Il Patrimonio del Movimento è costituito dai beni mobili o immobili che pervengono, a qualsiasi titolo, dalle elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati e da persone fisiche nonché dagli avanzi netti di gestione.

Per l’adempimento delle sue finalità, il Movimento disporrà delle seguenti entrate:
– quote d’iscrizione per l’ammissione e iscrizione annuali, versate dagli iscritti sulla base di quanto fissato dal Consiglio Nazionale di anno in anno;           
– contributi ed elargizioni da parte di enti pubblici e privati;          
– rendite di beni immobili e mobili pervenuti all’Organizzazione a qualunque titolo;
– introiti realizzati nello svolgimento delle sue attività;       
– ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.  
Le quote d’iscrizione per l’ammissione e iscrizione annuali versate dagli iscritti sono considerate a fondo perduto, non restituibili in qualunque caso e, quindi, nemmeno in caso di scioglimento del Movimento, né in caso di morte, recesso, estinzione o esclusione.

I versamenti effettuati a favore del Movimento non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi per atto tra vivi.

TITOLO II

 ISCRITTI E I SIMPATIZZANTI: DIRITTI E DOVERI DELL’ISCRITTO –      

 ADESIONI DI GRUPPI E/O MOVIMENTI

Art. 4   Iscrizione  
L’adesione al Movimento può avvenire attraverso la sottoscrizione dell’apposita domanda presentata al Coordinatore Provinciale e Regionale.

Il Simpatizzante che, si iscrive come tale al Movimento, ha il dovere di versare la quota annuale fissata annualmente dal Consiglio Nazionale e può partecipare a tutte le attività sociali e pubbliche del Movimento esercitando il diritto di parola e piena libertà di opinione e di proposta.

L’iscrizione del Simpatizzante è annuale ed è compatibile con qualsiasi appartenenza politica o sociale e confessionale, possibile per tutti coloro che, condividendone finalità e principi, intendono sostenere la sua azione e contribuire alla sua organizzazione. 

L’iscritto, maturati i sei mesi d’iscrizione, in occasione del Congresso Nazionale, può intervenire e raccogliendo un numero prefissato di firme può presentare mozioni o emendamenti. L’iscrizione avviene sottoscrivendo l’apposita scheda/richiesta presso un rappresentante locale o regionale del Movimento (in base alla residenza o domicilio) e inviando la quota annuale di iscrizione tramite conto corrente postale o bonifico, rispettivamente sui conti postale e bancario intestati al Movimento, come indicato sul sito internet ufficiale dello stesso, oppure completando on-line l’apposita schermata/maschera digitale, predisposta sul sito menzionato e inviandone copia digitale o stampata insieme agli estremi del pagamento effettuato.
L’ammissibilità di ciascun iscritto è sub iudice del Coordinatore Regionale e/o del
Coordinatore Nazionale, che possono inficiarla per motivi di incompatibilità
o su segnalazione di altri iscritti.

I termini temporali ed eventuali modalità diverse di iscrizione od incarichi al Movimento, ogni anno vengono, stabilite dal Consiglio Nazionale.

Art.5    Diritti e doveri degli iscritti e dei simpatizzanti        
Tutti gli Iscritti hanno eguali diritti e doveri nei limiti fissati dalle norme del presente Statuto in parità di condizioni e senza alcuna distinzione e discriminazione legata al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche ed alle condizioni personali e sociali. Gli Iscritti operano attivamente e pubblicamente per il Movimento, ne diffondono e difendono i principi e il programma con una costante e personale azione di presenza politica in ogni ambiente. Gli Iscritti nello svolgimento di qualsiasi attività politica effettuata spendendo il nome di “ALTRI PER ANDARE OLTRE” hanno l’obbligo di adottare comportamenti che non siano lesivi dell’immagine esterna del Movimento detto, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato e dei principi cardine dell’Ordinamento Costituzionale ed Europeo.

Ogni iscritto accetta i principi e lo Statuto e i regolamenti del Movimento deliberati dagli organi competenti e si impegna a contribuire al finanziamento del detto.

Gli iscritti hanno il dovere di solidarietà e di assistenza reciproca. 
Art.6 Diritto di elettorato attivo e passivo     

Agli iscritti ed ai simpatizzanti che hanno aderito al Movimento da più di sei mesi, spetta l’elettorato attivo, ovvero il diritto di partecipare alla nomina delle cariche con compiti di Direttivo, nonché l’elettorato passivo, ovverossia la possibilità di accesso alle cariche interne ed all’assunzione della qualità di componente degli organi di partito con compiti esecutivi, di direzione e di controllo.

Art.7    Partecipazione alle riunioni del Movimento
Tutti gli iscritti hanno diritto di parola nelle riunioni organizzate dal Movimento, e
possono formulare proposte e osservazioni. Il diritto d’intervento può essere limitato in relazione al tempo disponibile per l’assemblea. Gli iscritti non possono intervenire alle riunioni organizzative di Federazioni diverse da quelle di competenza provinciale. A tale norma fanno eccezione i componenti della Direttivo Nazionale e del Consiglio Nazionale del Movimento.

I Coordinatori Provinciali e Regionali possono convocare solo iscritti appartenenti alla propria competenza territoriale per stabilire iniziative e programmare attività sia interne che esterne, a meno di autorizzazione o incarico esplicito per iscritto del Coordinatore Nazionale.  

Art.8 Perdita della qualità di iscritto o simpatizzante per decadenza         
La qualità di iscritto, qualunque sia la carica ricoperta, e di simpatizzante si perde per decadenza nel caso di:   
– dimissioni;

– mancato rinnovo dell’iscrizione o dell’adesione;

La decadenza può, inoltre, intervenire nel caso di attività e/o dichiarazioni che siano di nocumento dell’immagine degli iscritti e del Movimento. La decadenza può essere proposta dai Coordinatori di Sezione, Provinciali o Regionali, dal Coordinatore Nazionale e deve essere accertata e dichiarata da quest’ultimo. Il provvedimento dichiarativo della incompatibilità deve essere comunicato per iscritto (telegramma, posta raccomandata, fax o e-mail o, comunque, qualsiasi comunicazione riscontrabile) deve essere motivato, deve contenere l’indicazione dei termini e delle modalità attraverso le quali presentare richiesta di riesame e ricorso, le modalità attraverso le quali richiedere l’accesso agli atti del procedimento e l’informativa sulla possibilità di farsi assistere da una difesa tecnica.

Art. 9 Incompatibilità

Non possono iscriversi al Movimento i minori di anni 14 né coloro che hanno riportato sentenze penali passate in giudicato e non siano stati soggetti alla riabilitazione. L’incompatibilità viene rilevata al momento dell’iscrizione e/o adesione da parte Coordinatori di Sezione, Provinciali o Regionali e dichiarata dal Coordinatore Nazionale. Il provvedimento dichiarativo dell’incompatibilità deve essere comunicato per iscritto (telegramma, posta raccomandata, fax o e-mail o, comunque, qualsiasi comunicazione riscontrabile), deve essere motivato, deve contenere l’indicazione dei termini e delle modalità attraverso le quali presentare richiesta di riesame e ricorso, le modalità attraverso le quali richiedere l’accesso agli atti del procedimento e un’informativa sulla possibilità di farsi assistere da una difesa tecnica e di presentare memorie e scritti difensivi finalizzati ad un riesame da parte dell’organo che ha emesso il provvedimento.

Art. 10 Illeciti disciplinari

L’iscritto incorre in illecito disciplinare ogni qualvolta che, fuori dai casi di cui al seguente art. 13, violi i principi, lo Statuto e i regolamenti deliberati dagli organi competenti. In tali casi sono previste, a seconda della gravità, le seguenti sanzioni disciplinari:

– Richiamo;

– Censura;

– Sospensione temporanea da uno a tre mesi;

Tali provvedimenti potranno essere disposti dai Coordinatori di Sezione, Provinciali o Regionali sentito obbligatoriamente il Coordinatore Nazionale.

Il provvedimento sanzionatorio deve essere comunicato per iscritto (telegramma, posta raccomandata, fax o e-mail o, comunque, qualsiasi comunicazione riscontrabile), deve essere motivato, deve contenere l’indicazione della condotta che si qualifica illecita e delle disposizioni violate, dei termini e delle modalità attraverso le quali presentare richiesta di riesame e ricorso, le modalità attraverso le quali richiedere l’accesso agli atti del procedimento e un’informativa sulla possibilità di farsi assistere da una difesa tecnica e di presentare memorie e scritti difensivi finalizzati ad un riesame da parte dell’organo che ha emesso il provvedimento.

Art. 11 Espulsione dell’iscritto

La qualità di iscritto si perde con l’espulsione:

– per indegnità;

– per aver danneggiato l’attività del Movimento o la sua immagine

– per aver danneggiato l’immagine o aver posto in essere gravi atti lesivi nei confronti di altri iscritti, tanto all’interno del Movimento quanto all’esterno, in qualsiasi modo, anche mediante la divulgazione di materiale propagandistico o mediante l’utilizzo di reti informatiche e reti di comunicazione e scambio informazioni sociali (social-networks e web).        
– per avere posto in essere gravi atti lesivi nei confronti di altri iscritti o aderenti;

Il provvedimento di espulsione è proposto dai Coordinatori di Sezione, Federazione Provinciali o Regionali sentito obbligatoriamente il Coordinatore Nazionale, viene emanato da quest’ultimo sentito il Consiglio Nazionale del Movimento che esprime parere obbligatorio. Il provvedimento di espulsione deve essere comunicato per iscritto (telegramma, posta raccomandata, fax o e-mail o, comunque, qualsiasi comunicazione riscontrabile), deve essere motivato, deve contenere l’indicazione della condotta che si qualifica illecita e delle disposizioni violate, i termini e le modalità attraverso le quali presentare richiesta di riesame e ricorso, le modalità attraverso le quali richiedere l’accesso agli atti del procedimento, un’informativa sulla possibilità di farsi assistere da una difesa tecnica e di presentare memorie e scritti difensivi finalizzati ad un riesame da parte dell’organo che ha emesso il provvedimento e di presentare memorie e scritti difensivi finalizzati ad un riesame da parte dell’organo che ha emesso il provvedimento.

Art. 12 Rimedi avverso i provvedimenti di espulsione, le sanzioni disciplinari, la decadenza e l’incompatibilità

Avverso i provvedimenti di espulsione,le sanzioni disciplinari, la decadenza e l’incompatibilità è esperibile richiesta di riesame e ricorso per iscritto alla Commissione Nazionale di Disciplina, quale organo di garanzia, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. La Commissione Nazionale di Disciplina decide in proposito in via definitiva nel corso della prima riunione più prossima alla data del ricorso e comunque non oltre i successivi 30 giorni. All’iscritto o al simpatizzante colpito dai provvedimenti di cui agli artt. 10, 11, 12 e 13 sono riconosciuti i più ampi diritti di difesa e contraddittorio, compresa la possibilità di farsi assistere da una difesa tecnica e presentare scritti e memorie difensive.

Art. 13 Divieto di sanzioni discriminatorie

In nessun caso i provvedimenti di espulsione,le sanzioni disciplinari, la decadenza e l’incompatibilità potranno essere emanate in contrasto a quanto stabilito dal presente Statuto o per qualsivoglia discriminazione legata al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche ed alle condizioni personali e sociali

Art. 14 Adesioni al Movimento di gruppi, associazioni e movimenti

Possono aderire al Movimento, gruppi, associazioni o movimenti che, riconoscendosi nei principi, mantengano interamente la loro autonomia, i cui membri possono essere iscritti ad altri partiti.  L’adesione è annuale e rinnovabile ed è soggetta alle prerogative, diritti e sanzioni delle disposizioni dei precedenti capoversi relativi agli iscritti.

TITOLO III

ORGANIGRAMMA DEL MOVIMENTO

Art. 15 Organi del Movimento         
L’organizzazione del Movimento è impostata sugli organi che seguono, la partecipazione agli stessi è assolutamente volontaria e non retribuita, di seguito:

– IL COORDINATORE NAZIONALE

– IL DIRETTIVO NAZIONALE

– IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

– IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL MOVIMENTO

– IL CONGRESSO NAZIONALE

– LA COMMISSIONE NAZIONALE DI GARANZIA

– I COORDINATORI REGIONALI

– I COORDINATORI PROVINCIALI

– I COORDINATORI DI SEZIONE

– LA COMMISSIONE NAZIONALE DI DISCIPLINA

– IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

– IL MOVIMENTO GIOVANILE

– LA PRESIDENZA ONORARIA

– COLLEGIO LEGALE

Art. 16 Il Coordinatore Nazionale

Il Coordinatore Nazionale ha la rappresentanza legale del Movimento. Promuove, attua, dirige l’azione politica, operativa ed organizzativa nel rispetto delle indicazioni date dal Congresso Nazionale che lo ha eletto. Indice il Congresso Nazionale proponendone le date al Consiglio Nazionale per l’approvazione. Resta in carica fino al successivo Congresso Nazionale.

Dispone, le riunioni dei componenti del Direttivo Nazionale, dispone eventuali riunioni consultive parziali dello stesso. Può disporre la nomina di Commissari Straordinari, di Responsabili di Settore e l’istituzione di organi e cariche all’interno del movimento. Nomina il Direttivo Nazionale e il Coordinatore Giovanile.

Il Coordinatore nazionale deve essere regolarmente iscritto al Movimento ed è soggetto alle norme del presente statuto in tema di diritti e doveri dell’iscritto nonché a quanto previsto negli artt. 10, 11, 12 e 13 del presente.

Il Coordinatore Nazionale, inoltre, decade dalla carica in caso di:

– dimissioni;

– morte;

– gravi impedimenti;

Tali evenienze debbono essere rilevate dal Consiglio Nazionale, il quale provvede alla sostituzione del Coordinatore Nazionale con un Commissario Nazionale.

Il Coordinatore Nazionale, inoltre, decade dalla carica nei casi stabiliti dall’art. 13 del presente Statuto, in caso di gravi irregolarità amministrativo-contabili, in caso di presentazione di una mozione di sfiducia approvata da almeno i due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale.

Il Coordinatore Nazionale, inoltre, in casi di particolare gravità e quando le circostanze del caso impongano la massima celerità ha facoltà di dare immediata esecuzione al provvedimento di sospensione emesso nei confronti di un iscritto ai sensi dell’art. 13 nelle more del riesame della Commissione Nazionale di Disciplina.

Egli, inoltre, può convocare ogni organo territoriale del Movimento e disporre tutti i provvedimenti opportuni al fine di salvaguardare gli interessi del Movimento.  

Art. 17 Direttivo Nazionale            
Il Direttivo Nazionale è composta da otto componenti, nominati dal Coordinatore Nazionale tra gli iscritti. Tra gli otto componenti deve essere ricompreso il Segretario Amministrativo.

Il Direttivo Nazionale ha il compito di supportare, migliorare e approvare tutte le decisioni del Coordinatore Nazionale, da presentare alla approvazione del Consiglio Nazionale. Deve approvare il bilancio consultivo predisposto e firmato dal Segretario Amministrativo e presentarlo all’approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di giugno dell’anno successivo all’anno di riferimento. Deve approvare il bilancio preventivo predisposto e firmato dal Segretario Amministrativo e presentarlo all’approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di dicembre dell’anno precedente all’anno di riferimento. Deve deliberare le spese da sostenere per le attività politiche e/o organizzative, sia singole che collettive e autorizzare il Segretario Amministrativo al pagamento delle stesse. Il Direttivo Nazionale può delegare l’utilizzo del simbolo e la presentazione elettorale nelle competizioni ed è come di seguito disposto:   
– nazionali ed europea è affidato al Coordinatore Nazionale;        
– regionale, provinciale e comunale è affidato al Coordinatore Regionale con ratifica del Direttivo Nazionale.             
Il Direttivo Nazionale, di norma,  nella riunione di settembre di ciascun anno, stima la dotazione finanziaria media annua necessaria all’organizzazione (obiettivo di programma finanziario per le necessità economiche e politiche) e dispone a maggioranza relativa, la stima e l’utilizzo delle risorse disponibili che affida alla
gestione attuativa del Segretario Amministrativo, sentito il parere del Coordinatore Nazionale e predispone il bilancio preventivo da presentare al Consiglio Nazionale entro il dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

Tutti i componenti del Direttivo Nazionale devono possedere oltre ai requisiti morali, anche quelli tecnici necessari all’espletamento del ruolo.

Il Presidente del Consiglio Nazionale partecipa a pieno titolo alle sedute del Direttivo Nazionale. Il Presidente Onorario ne è invitato permanente.

Art. 18 Segretario Amministrativo

Il Segretario Amministrativo viene nominato dal Coordinatore Nazionale tra coloro che possiedono i requisiti tecnici necessari all’espletamento del ruolo, con mandato triennale, salvo revoca dell’organo nominante.

Il Segretario Amministrativo rappresenta il Movimento nei rapporti economici con Enti ed Istituzioni sia pubblici che privati, è autorizzato d’intesa con il Coordinatore nazionale ad aprire conti correnti sia bancari che postali e ad emettere assegni su tali conti. Formula le linee guida della politica economica e finanziaria del Movimento e predispone la relazione contabile ed il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento che, sottopone annualmente al Direttivo e al Consiglio Nazionale. Predispone annualmente il bilancio preventivo per l’anno seguente, come da indicazioni del Coordinatore Nazionale e del Direttivo Nazionale, lo firma e lo presenta al Consiglio Nazionale per la sua approvazione entro il dicembre dell’anno precedente. Predispone annualmente il bilancio di previsione ed il rendiconto  consuntivo, cura la tenuta e l’aggiornamento dei registri contabili ed amministrativi a legislazione corrente, trasmette entro il 15 giugno alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti politici, il rendiconto di esercizio redatto secondo il modello previsto dalla legge il relativo verbale di approvazione e la relazione della società di revisione o del revisore dei conti di cui all’art. 28. Pubblica entro il 15 luglio nel sito internet del Movimento il rendiconto di esercizio corredato della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la relazione della società di revisione o del revisore, segnalando eventuali elementi di criticità. Il Segretario amministrativo, nomina il Responsabile del Trattamento ed il Responsabile della protezione dei dati ex artt.28 e 37 del Regolamento Ue n.679/2006. Trasmette, trimestralmente al Consiglio Nazionale un rendiconto delle attività svolte, delle entrate e spese sostenute.
Art.19 Consiglio Nazionale del Movimento

Il Consiglio Nazionale del Movimento è composto da 20 membri eletti dal Congresso Nazionale ed elegge tra i suoi componenti, nella prima riunione successiva al Congresso a maggioranza semplice il Presidente del Consiglio Nazionale.

Si riunisce, di norma, due volte l’anno, entro il 30 Maggio ed entro il 30 Novembre su convocazione del Presidente del Consiglio Nazionale, sentito il Coordinatore Nazionale e, se del caso, per urgente motivo può essere convocato dal Coordinatore Nazionale e dal Presidente del Consiglio Nazionale congiuntamente.

Determina le linee dell’azione politica e ne elabora ed integra gli orientamenti
programmatici sulla base delle deliberazioni del Congresso Nazionale.
Approva il bilancio consuntivo e preventivo del Movimento proposto dal Direttivo Nazionale su relazione del Segretario Amministrativo. Indice il Congresso Nazionale su indicazione del Coordinatore Nazionale. Nomina la Segreteria Generale del Congresso cui compete la stesura del Regolamento Congressuale.

Ratifica le candidature elettorali alle elezioni europee e politiche.

Nel caso di dimissioni del Coordinatore Nazionale, elegge un Commissario Nazionale che resterà in carica fino alla convocazione del Congresso Nazionale straordinario che dovrà essere convocato entro e non oltre 3 mesi dalle avvenute dimissioni.
Delibera altresì, con mozione motivata, la decadenza del Coordinatore Nazionale con il voto favorevole della maggioranza qualificata (70%+1) degli aventi diritto al voto. In questo caso si procede nei termini indicati al capo 8 di questo articolo.

Il Consiglio Nazionale può, altresì, su richiesta della maggioranza assoluta (50%+1) dei suoi componenti, autoconvocarsi.

I lavori del Consiglio Nazionale possono svolgersi anche in teleconferenza se così disposto dal Presidente del Consiglio Nazionale sentito il Coordinatore Nazionale. Sono vietate le espressioni di voto a mezzo mail.

La mancata partecipazione a più di una riunione, se non gravemente giustificata, può determinare la decadenza dall’incarico di qualsiasi componente del Consiglio Nazionale, la eventuale sostituzione viene indicata e approvata a maggioranza semplice dal Consiglio Nazionale.  

Non vi è alcuna incompatibilità tra Componente del Consiglio Nazionale ed altro incarico o carica elettiva nell’ambito del Partito.

Il Consiglio Nazionale, a maggioranza qualificata (70%+1) degli aventi diritto al voto ha la facoltà di modificare ed adeguare il presente Statuto ad eccezione degli Art. 1 e 2.
Partecipano, senza alcun diritto di voto ai lavori del Consiglio Nazionale i componenti dell’Ufficio di Presidenza Onoraria, il Coordinatore Nazionale Giovani e la Coordinatrice Nazionale Politiche Femminili nonché gli otto componenti del Direttivo Nazionale.

Le riunioni del CC si intendono valide alla presenza del 33%+1 del totale degli aventi diritto al voto. Approva entro il mese di dicembre il bilancio preventivo per l’anno seguente. Approva entro il mese di giugno il bilancio consultivo dell’anno precedente.

art.20 Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale stabilisce gli orientamenti politici generali del Movimento. Ogni tre anni, almeno un mese prima della scadenza del mandato del Coordinatore Nazionale, ovvero entro un mese dalla cessazione anticipata dalla carica dello stesso, è convocato dal Consiglio Nazionale, su proposta del Coordinatore Nazionale del Movimento, d’intesa con il Presidente, il Congresso Nazionale.

Sono delegati di diritto al Congresso Nazionale, i componenti in carica del Direttivo Nazionale, i membri del Consiglio Nazionale, il Coordinatore Giovanile ed i parlamentari europei, nazionali e i deputati e consiglieri regionali.

Il Congresso Nazionale elegge il Coordinatore Nazionale. Il Congresso è convocato ogni tre anni o in via straordinaria su richiesta di due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale, che provvede ad eleggere, la Segreteria generale del Congresso, la quale approverà il regolamento per lo svolgimento dello stesso.

Il Congresso Nazionale è presieduto dal Presidente del Consiglio Nazionale o, se del caso da un eletto dallo stesso Consiglio Nazionale che, verificatone il regolare insediamento, ne dirige i lavori, coadiuvato da un Ufficio di Segreteria Generale, anche questo eletto del Consiglio Nazionale. Il congresso elegge il Consiglio Nazionale, la Commissione Nazionale di Disciplina, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio della Presidenza Onoraria ed il Presidente Onorario.

Art.21 Coordinatore Regionale

Il Coordinatore Regionale viene eletto dagli iscritti al Partito nella Regione di residenza, in Congressi Regionali convocati dal Direttivo Regionale, almeno in occasione del Congresso Nazionale. Il Coordinatore Regionale presiede il Direttivo Regionale.

In caso di assenza o mancata convocazione dell’assemblea regionale o in caso di dimissioni o sospensioni del Coordinatore Regionale o nelle Regioni che non superino i 50 iscritti per ogni milione di abitanti, calcolati per difetto, verrà nominato dal Coordinatore Nazionale un Commissario Regionale che dovrà convocare l’Assemblea regionale entro 6 mesi dalla sua nomina.
Al Coordinatore Nazionale compete la sostituzione del Commissario o Coordinatore Regionale nel caso di dimissioni volontarie, decadenza a norma di altra incompatibilità
statutaria o inadempienza dello stesso. Per inadempienza si intende il mancato raggiungimento degli obiettivi associativi e politici stabiliti e comunque inadeguata
attività di competenza regionale. I Commissari o Coordinatori Regionali indicono, organizzano e coordinano con cadenza almeno quadrimestrale la riunione organizzativa del Direttivo Regionale. Il Coordinatore Regionale si avvale di un Direttivo regionale composta da:

I Coordinatori provinciali, i Dirigenti Nazionali Residenti in Regione, i commissari provinciali e da componenti nominati dal Coordinatore Regionale tra gli iscritti della regione. Il Coordinatore Regionale ha il potere di adottare, anche in attesa di ratifica del Direttivo Nazionale, provvedimenti sospensivi cautelativi nei confronti degli iscritti nella sua Regione di Competenza.

Art.22 Coordinatore Provinciale

Il Coordinatore Provinciale dirige il Direttivo Provinciale che è l’organo che rappresenta il Movimento nel territorio di una Provincia.

I Coordinatori Provinciali sono eletti dagli iscritti al Partito nella Provincia di competenza e/o nominati dal Coordinatore Regionale, informato il Coordinatore Nazionale, qualora il numero degli iscritti di una provincia non superi i 10 iscritti.

Il Coordinatore – Commissario Provinciale, può avvalersi di collaboratori, da lui scelti per competenze, e altresì aggregare e coordinare l’azione dei rappresentanti comunali.
Partecipa alle riunioni indette dal Commissario/Coordinatore Regionale a pieno titolo.

Art.23 Coordinatore Sezionale

Il Coordinatore Sezionale nomina e coordina il Direttivo cittadino ed è l’organo che rappresenta il Movimento nel territorio comunale, è nominato dagli iscritti durante i congressi sezionali o, ove ciò non avvenga, nominati dal Commissario/Coordinatore Regionale sentito il Coordinatore Provinciale.

Art.24 Commissione Nazionale di Disciplina

La Commissione Nazionale di disciplina viene nominata dal Congresso Nazionale tra gli iscritti e dura in carica fino al successivo Congresso Nazionale.

È composta da 3 componenti nel cui seno viene nominato il Presidente, decide in ordine ai procedimenti disciplinari agli iscritti al Movimento fatte salve altre competenze stabilite dal presente Statuto.

 Art.25 Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo contabile interno, viene nominato dal Congresso Nazionale e dura in carica fino al successivo Congresso Nazionale.
È composto da 3 componenti effettivi, tra i quali viene nominato il Presidente e due membri supplenti. Vigila sulla situazione amministrativa, può richiedere controlli continui sugli atti in possesso del segretario amministrativo, contesta e comunica al Consiglio Nazionale ogni eventuale violazione dell’iter amministrativo, controlla i bilanci, consultivi e preventivi, ed invia una relazione sugli stessi che deve essere allegata ai bilanci prima che il Consiglio Nazionale li possa approvare. In assenza di tale relazione i bilanci non possono essere approvati. Attesa l’importanza del controllo amministrativo, il ruolo di revisori, sempre gratuitamente, può essere affidato a tecnici esterni, ma in tutti i casi gli eletti dovranno avere competenze specifiche. Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione o da un revisore iscritti nell’albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ai sensi dell’art.161 del T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs. 24/02/98 n.58 e succ. modif. o successivamente alla sua istituzione nel registro di cui all’art.2 del D.legs.27/01/10 n.39. La società di revisione o il revisore svolgono le funzioni previste dalla legge, esprimendo con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio dell’Associazione.

Art.26 Commissione di Garanzia statutaria e trasparenza

La Commissione è costituita da 5 membri effettivi e due supplenti eletti dal Consiglio Nazionale tra chi è iscritto da almeno tre volte consecutivamente negli ultimi 5 anni. Al suo interno elegge un Presidente. Il regolamento della Commissione che definisce le modalità d’esercizio delle funzioni deve essere approvato a maggioranza dal Consiglio Nazionale. La Commissione vigila, garantendo a ciascun iscritto piena libertà di espressione delle proprie ragioni, sul rispetto dello Statuto, risolve i conflitti tra gli iscritti inerenti alla corretta interpretazione ed applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento del Movimento, ai rapporti fra associati ed al corretto utilizzo delle risorse economiche.

Art. 27 Movimento Giovanile

È promossa la costituzione del Movimento giovanile.

Il Movimento gode della più ampia autonomia nel rispetto dello statuto dei giovani che viene adottato dall’assemblea degli iscritti previa ratifica del Direttivo Nazionale del Movimento. Il Coordinatore Giovanile viene nominato dal Coordinatore Nazionale tra gli iscritti al settore giovanile. Il settore giovanile avrà una sua organizzazione ed una sua autonomia che dovrà però non essere in contrasto con le direttive del Congresso; possono aderire al settore giovanile tutti coloro che condividendone progetti, disposizioni e modalità, non abbiano superato il trentesimo anno d’età. I dirigenti del settore giovanile, sia nazionali che periferici dovranno essere iscritti al Movimento.

Il Coordinatore Giovanile nomina una Direzione Nazionale Giovanile composta da 6 membri che dovrà dirigere l’organizzazione, ogni tre anni si svolgerà un’assemblea nazionale che     traccerà i programmi e l’organizzazione. Il Coordinatore Giovanile e la Direzione Nazionale giovanile partecipano di diritto e a pieno titolo al Congresso Nazionale.

Inoltre, partecipano al Consiglio Nazionale con interventi e mozioni.

Art. 28 Ufficio Legale

Su designazione del Coordinatore Nazionale, tra coloro che possiedono le competenze tecniche giuridiche, sono nominati 5 componenti, anche esterni, che si occuperanno di tutte le questioni legali afferenti al Movimento. I mandati e la loro esplicazione saranno oggetti di apposite convenzioni che saranno valutate ed approvate oltre che dal Coordinatore Nazionale anche dal Consiglio Nazionale. Gli incarichi cesseranno, con la dismissione del Coordinatore Nazionale che li ha nominati.  

Art. 29 Ufficio di Presidenza Onoraria

 Il Congresso Nazionale elegge tra gli iscritti l’Ufficio di Presidenza Onoraria, composto da un   Presidente e da due Vicepresidenti.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI         

Art. 30
Per la validità delle riunioni degli organi collegiali e dei Congressi è necessaria, in
prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti di diritto. Non è
ammesso il voto per delega. È fatto divieto assoluto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Movimento, salvo il caso in cui tale destinazione o la distribuzione non siano imposte
dalla legge.

Art.31
In caso di scioglimento deliberabile da un Congresso convocato AD HOC il movimento ha l’obbligo di devolvere il proprio patrimonio residuo, fatti salvi obblighi o oneri ancora non assolti, ad altra associazione od organizzazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

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